AI Act e contenuti: la firma di una persona conta più di qualsiasi filigrana

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 dell'AI Act. Per chi produce testi, l'uscita non passa dalla tecnologia: passa da una persona che rilegge e si assume la responsabilità di quello che viene pubblicato. Un deepfake e uno strumento di scrittura non sono la stessa cosa.

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act. Nelle settimane precedenti, il 20 luglio 2026, la Commissione europea ha pubblicato le linee guida per aiutare fornitori, utilizzatori e autorità a interpretare quegli obblighi. Sono un testo interpretativo, non una nuova legge: gli obblighi e le relative eccezioni stanno nel regolamento dal 2024.

La lettura che si è diffusa nella stampa specializzata è quella dell’ambiguità: i termini decisivi dell’articolo 50 restano vaghi, dal "evidentemente artistico" al "sostanzialmente" fino a "revisione umana". È una critica legittima. Ma per un’impresa che usa l’intelligenza artificiale per lavorare, e non per venderla, produce un effetto collaterale sbagliato: l’idea che serva un apparato tecnico per mettersi in regola.
Nella pratica quotidiana la cosa più utile non è tecnologica. È organizzativa, e la maggior parte delle aziende ce l’ha già: una persona che rilegge un testo prima che venga pubblicato e se ne assume la responsabilità.

Due cose diverse che vengono chiamate con lo stesso nome

L’articolo 50 non tratta "i contenuti fatti con l’AI" come un blocco unico. Distingue situazioni molto diverse, e la differenza più rilevante per chi comunica è quella fra un contenuto che simula la realtà e un contenuto prodotto con l’aiuto di uno strumento.

Nel primo caso siamo nel territorio del deepfake: immagini, audio o video che riproducono persone reali, luoghi reali, eventi reali facendoli sembrare autentici quando non lo sono. Qui l’obbligo di dichiarare è chiaro e ricade su chi pubblica. Non c’è margine interpretativo: se il volto o la voce di qualcuno vengono simulati, va detto.

Nel secondo caso siamo su un piano completamente diverso. Un modello di scrittura usato per una prima bozza, uno strumento che riordina appunti, un generatore di immagini che produce uno sfondo astratto per una presentazione: nessuno di questi simula qualcosa di reale. Trattarli come deepfake perché in mezzo c’è un modello statistico significa confondere lo strumento con l’inganno. Il regolamento non li mette sullo stesso piano, e chi comunica farebbe bene a non farlo nemmeno internamente.

Cosa dice davvero il paragrafo 4 sui testi

Qui si concentra l’ansia di chi produce contenuti. Il paragrafo 4 dell’articolo 50 riguarda i testi generati o modificati con AI e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Non riguarda "tutti i testi che pubblicate".

La formulazione ha un perimetro. Una newsletter commerciale, una scheda prodotto, un post che presenta un servizio, una pagina che spiega come funziona una lavorazione: con ogni probabilità stanno fuori da quel perimetro, perché il loro scopo non è informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. È la lettura più solida del testo, non una garanzia: la nozione di interesse pubblico non ha ancora una prassi applicativa consolidata, e nessuno può dire come verrà interpretata nei casi limite. Chi vi promette certezze su questo punto sta andando oltre quello che il testo permette.

Poi c’è la parte che interessa davvero. Anche dove l’obbligo scattasse, il paragrafo 4 prevede un’eccezione: non si applica quando il contenuto generato dall’AI è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale, e quando una persona fisica o giuridica si assume la responsabilità editoriale della pubblicazione. Non è una scappatoia costruita da qualcuno: è scritta nel regolamento dal 2024. E la Commissione, negli orientamenti del 20 luglio 2026, le ha dedicato una domanda specifica nelle FAQ, proprio per chiarire cosa si intenda per revisione umana e responsabilità editoriale.

Perché questa è la strada più praticabile per una PMI

Guardate le due alternative dal punto di vista di chi deve metterle in pratica.

La strada tecnica è la marcatura: metadati firmati digitalmente, filigrane, impronte digitali. Il Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI, riconosciuto da Commissione e AI Board come mezzo volontario per attestare la conformità, prevede di norma almeno due livelli di marcatura. Sono tecniche che appartengono a chi costruisce il modello, non a chi lo usa: nessuna azienda da dieci o cinquanta persone svilupperà in casa un sistema di watermarking, e non deve farlo. Quell’onere è del fornitore. La vostra parte, su quel fronte, è contrattuale: chiedere al fornitore se marca gli output e come, e chiedere, se non aderisce al Codice di condotta, con quali strumenti equivalenti dimostra la conformità.

La strada organizzativa è un’altra cosa. Significa che esiste una persona con nome e cognome che legge il testo prima che esca, lo corregge, decide che va bene e risponde di quello che c’è scritto. Non richiede software, non richiede budget, non richiede un consulente. Richiede che quella responsabilità sia reale e ricostruibile: chi ha riletto, quando, cosa ha cambiato.

È il punto delicato. L’eccezione non è un timbro da apporre in automatico: se in azienda nessuno legge davvero e il testo esce come è uscito dal modello, l’attività editoriale non c’è, per quanto la si dichiari. Il confine fra revisione e passaggio formale non lo decide un documento interno, lo decide quello che si è fatto sul contenuto.

Come si mette in pratica, in concreto

Tre cose, tutte alla portata di un po’ di lavoro interno.

Un elenco degli strumenti in uso. Quali strumenti di AI toccano contenuti che escono verso l’esterno, chi li usa, per fare cosa. Senza questo elenco ogni discorso sulla conformità resta teorico, perché non sapete su cosa si applica.

Una traccia di chi ha firmato. Non serve un sistema documentale. Il campo autore di un CMS, la revisione visibile in un documento condiviso, un’approvazione via email: qualunque cosa che permetta di dire, a distanza di mesi, chi ha risposto di quel testo.

Le domande al fornitore. Il vostro strumento marca gli output? Aderisce al Codice di condotta? Se no, come dimostra la conformità agli obblighi di marcatura? Sono domande legittime, e il posto giusto dove metterle è il contratto.

Accanto a questo, ricordate che l’obbligo di trasparenza sui sistemi che interagiscono con le persone è un capitolo a parte: chi apre una chat sul vostro sito deve poter capire che sta parlando con un sistema automatico, salvo che sia evidente. L’obbligo di progettazione ricade sul fornitore del sistema, ma chi lo installa risponde di come lo presenta. Una riga di testo nell’apertura della chat, e una verifica contrattuale.

Cosa è cambiato davvero il 2 agosto

Non la norma. Gli obblighi dell’articolo 50 erano scritti nel 2024, con una data di applicazione nota. Quello che è cambiato è che ora esistono autorità operative: in Italia AgID e ACN sono state designate Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale dalla legge 132/2025, con ACN responsabile della vigilanza, comprese ispezioni e sanzioni, e AgID titolare dei poteri sulla funzione di notifica. Un pacchetto attuativo con lo schema di decreto legislativo sui poteri è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026.

Sul calendario vale una precisazione, perché in questi mesi si è parlato molto di rinvii. Il Digital Omnibus ha spostato in avanti alcune scadenze dell’AI Act, fra cui quelle sui sistemi ad alto rischio stand alone, portate al 2 dicembre 2027. Per l’articolo 50 invece la scadenza è rimasta valida indipendentemente da quel provvedimento. Chi aspettava un rinvio anche su questo fronte non lo ha ottenuto.

Sulle sanzioni, una nota di misura. L’articolo 99, paragrafo 4, prevede importi fino a 15 milioni di euro o fino al 3% del fatturato mondiale annuo, applicando l’importo più alto. Ma per le PMI la regola si inverte: il paragrafo 6 dello stesso articolo stabilisce che la sanzione sia pari al massimo alla soglia più bassa fra importo fisso e percentuale sul fatturato. Le cifre che circolano nei titoli non sono quelle che riguardano un’azienda da venti persone.

Il punto che resta

Per molte imprese che usano l’AI solo per bozze interne, l’articolo 50 cambia poco. Vale la pena però guardare un altro obbligo, meno raccontato: l’articolo 4 sull’alfabetizzazione AI, in vigore dal 2 febbraio 2025, riguarda chiunque usi questi strumenti a scopo professionale, e fino al 2 agosto 2026 non aveva nessuno che potesse verificarlo. Adesso ce l’ha.

La conclusione operativa è meno spaventosa di come viene presentata. Per noi di Gigamind la distinzione che regge tutto è quella fra un contenuto che simula la realtà, e va dichiarato, e uno strumento usato per lavorare, che resta uno strumento. Nel secondo caso la protezione migliore non è una filigrana: è il nome di una persona che ha letto e ha detto che va bene.

Mattia Zanin, Founder di Gigamind